La ricevuta d’una Raccomandata o d’un Telegramma è prova della sua ricezione

 

Pubblicato il 27/04/2012 19:45:08

AL FIANCO DEI CONSUMATORI

- a cura di Adriana TOGNONI

 

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione (Sez. III, sentenza n. 13488 del 20.06.2011) ha risposto ad un quesito che, in linea di principio, può riguardare moltissime persone: produrre in giudizio un telegramma o una lettera raccomandata con relativa ricevuta di spedizione rilasciata dall’ufficio postale, costituisce prova certa della sua spedizione anche in mancanza dell’avviso di ricevimento? In altre parole, nel corso di un processo, il destinatario può limitarsi ad affermare genericamente di non avere ricevuto l’atto o, invece, grava su di lui l’onere di fornire la prova, con qualsiasi mezzo, di non avere avuto notizia della missiva senza sua colpa?
Ebbene, secondo la Suprema Corte sì, l’esibizione del telegramma o della lettera raccomandata con relativa ricevuta di spedizione dall’Ufficio postale costituisce prova certa della spedizione e in base ad essa, pertanto, ai sensi dell’art. 1335 cod.civ., se ne presume la sua conoscenza da parte del destinatario, il quale, tuttavia, potrà sempre contestare tale presunzione, ma dovrà farlo con idonei elementi di prova, non potendo limitarsi ad affermare genericamente di non averla ricevuta.

 

La Cassazione conferma, sulla questione, l’orientamento della giurisprudenza in base al quale “un telegramma (o una lettera raccomandata) anche in mancanza di avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione stessa e dell’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo al destinatario e di conoscenza dell’atto”.
Presunzione che, tuttavia, può essere contestata, non in maniera generica ma sorretta da elementi di prova quali, come ricordato dalla Suprema Corte, che quanto inviato non contenesse alcuna lettera o che ne contenesse una di contenuto diverso; ovvero l’assenza del destinatario dalla residenza o domicilio indicati nel telegramma all’epoca della convocazione.
Inoltre, il destinatario avrebbe potuto anche sollecitare accertamenti presso gli uffici dell’amministrazione postale al fine di verificare l’assoluta mancata ricezione. In pratica, il destinatario avrebbe dovuto negare di aver ricevuto l’atto interruttivo della prescrizione non tramite una generica negazione, bensì confutando specificatamente “la concreta rilevanza probatoria dell’atto ex adverso prodotto, al fine di superare la presunzione da esso derivante”.

 

Delegazione
Comitato Regione Lazio
Unione Nazionale Consumatori di  Genzano di Roma
Responsabile: Sig.ra  Adriana Tognoni
cell. 3450243104
E-mail: 
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