POLITICA

ESCLUSIVA – Progetto ‘Città di Velletri’: “ecco la Relazione sul Capannone di via Troncavia. Diverse le ipotesi di violazioni”

stralcio aerofotogrammetrico

Dopo numerosi solleciti ed in virtù del tanto interesse suscitato dal tema, palesato anche dai numerosi commenti che hanno fatto seguito agli articoli in questione, siamo in grado di pubblicare in esclusiva la relazione tecnica che sta a monte della diatriba apertasi sull’affitto alla Volsca del Capannone di via Troncavia, che ha visto contrapporsi in prima persona il Sindaco Fausto Servadio (la cui reazione ‘Castelli Notizie’ ha pubblicato in anteprima) e il ‘Progetto Città di Velletri’, che racchiude diversi partiti cittadini, dall’Udc alla Lista Civica, passando per Pri, Mpv e Fli e può contare, cosi sembrerebbe, persino su alcuni consiglieri fuoriusciti dal Pd.

Per mettere a tacere ogni illazione e far finalmente chiarezza sulla questione del Capannone della Volsca   – si legge nella nota divulgata al nostro giornale dai membri del ‘Progetto Città di Velletri’ -, i cui reali contorni qualcuno vorrebbe insabbiare, vi invitiamo a pubblicare relazione che è oggetto dell’esposto che si sta presentando alla Procura della Repubblica e che è stata illustrata e discussa in consiglio comunale. Dopo il fango che qualcuno ha incautamente provato a gettarci addosso riteniamo un dovere, per difendere la nostra onorabilità, che chi faccia informazione divulghi quanto segue, senza nascondere la testa sotto la sabbia e far da sponda a chi non vuole far emergere la verità”.

Al di là dell’ennesima lezione di deontologia che arriva dalla politica, e di cui facciamo nuovamente a meno, in ottemperanza al principio di far luce sui temi trattati diamo seguito alla pubblicazione, nella speranza che le parti in causa mettano poi lo stesso fervore e lo stesso accanimento anche nelle altre impellenti questioni che riguardano il presente e il futuro della città. 

PREMESSA

– “Caro Sindaco Servadio, la scarsa trasparenza sull’affitto del Capannone di Troncavia non può essere annebbiata da semplici parole al vento: un affitto se fatto a favore di un proprio parente, e rifiutando un’offerta migliore, non è una forma di risparmio, ma ben altra cosa! Ebbene no, noi non ci stiamo! La bugia è una diversa rappresentazione della realtà ed in politica amplia il suo raggio nefasto e assorbe anche i comportamenti omissivi, tramite il non dire o celare elementi determinanti a descrivere oggettivamente i fatti. E’ scorretto millantare 150mila euro di risparmio carburante per un minore percorso chilometrico senza nessuna documentazione tecnico-scientifica a supporto e allora pensiamo che questo sia  stato solo un escamotage, l’ennesimo, per aggiudicare un’offerta meno conveniente rispetto a quella presentata da un altro cittadino, la cui accettazione avrebbe comunque fatto risparmiare soldi ai contribuenti ed evitato pericoli alla circolazione dei veicoli non causando le irregolarità normative da noi denunciate. Questo è un dato reale, facilmente documentabile analizzando gli atti di gara che seguono questa premessa.

Senza contare che questo comportamento va a scapito dei dipendenti (che vedranno peggiorate le proprie condizioni di lavoro, e ci riferiamo in particolare agli amministrativi), alla sicurezza sul lavoro e ai cittadini che vivono in quella zona e a cui si riduce lo spazio viario, perché al di là delle fandonie la strada che utilizzano i compattatori è insufficiente e resta insufficiente, così come il bando è stato fatto male e il contratto sottoscritto nonostante carenze formali e sostanziali, col canone di affitto che verrà intascato da tuoi familiari senza che altri decine e decine di cittadini potessero partecipare con una loro offerta migliorativa. Questo sarebbe stato un vero risparmio ed un comportamento trasparente. E’ omissione sottacere che tutti i lavori per arrivare ad un prodotto finito verranno anticipati dalla azienda pubblica e quindi dai contribuenti salvo poi scorporarli dalla mensilità recuperandoli nel tempo..anzi, siccome pure questo rappresenta un costo, non dimenticare  di sottrarlo ai presunti risparmi ed elencarlo nei comunicati che propini a cittadini. Tutto il resto, e non è poco, te lo elencheremo tramite la commissione di inchiesta di cui nonostante i proclami non se ne vede neanche l’ombra, contrariamente all’impegno assunto in consiglio comunale e immortalato anche dalla tv dei grillini. Per i terreni e i presunti abusi e violazioni delle norme urbanistiche, pubblicheremo diffide e protocolli ufficiali che lo stesso ente comunale ha notificato unitamente a quello regionale…Anzi le affiggeremo con regolari manifesti su tutto il territorio comunale.

Per quanto concerne invece l’attività dei consiglieri Vincenzo Bagaglini e Taddei, dovresti portar loro maggiore rispetto perché rappresentano centinaia di cittadini, sono persone capaci e perbene che hanno dovuto fare i conti con la tua arroganza. Di fatto tu sei stato eletto con i loro voti che ovviamente non avrai più nel futuro. Sono liberi, orgogliosi e pentiti di averti dato fiducia, come biasimarli del resto il “Progetto Città di Velletri” è onorato di collaborare con loro e si augura di meritare nel futuro anche una loro partecipazione attiva con un candidato sindaco nuovo, valente e capace.

Ai dati forniti dal nostro Sindaco ribattiamo con queste considerazioni.

Per il capannone in questione laddove è stata fatta una gara (rispettando la legge) abbiamo avuto tre dati significativi:

–          il primo è il costo del vecchio capannone, che ammontava a 1825 euro;

–          il secondo è il costo dell’offerta che è stata scartata, che è di circa 1600 euro;

–           il terzo è quello dei parenti del Sindaco che costa 2000 euro (ne avevano chiesti addirittura 3mila nell’offerta presentata).

Ecco, il tutto conferma che quando si fa una gara, se non si sceglie un parente si ottiene un risparmio! Nell’altro caso, invece, quello degli uffici, la gara non è stata fatta e, quindi, la ricerca di mercato non ha prodotto offerte più basse a quelle che sarebbero state ottenute qualora se ne fosse fatta menzione ed è stata affidata direttamente al parente in questione. È vero, prima costava 3600 euro circa, se si considerano anche le spese accessorie come il condominio, ma si trattava di oltre 200metri quadrati, con un soppalco adibito ad archivio, per giunta a Piazza Cairoli, in pieno centro. Ora ci si trova in un contesto suburbano, in condizioni precarie sotto tutti i punti di vista, bisogna anticipare dei soldi per ristrutturare l’immobile, accettare il rischio del mancato rispetto delle condizioni normative per sottoscrivere un contratto e tante altre cose che sarebbero state vietate facendo un bando più trasparente e con meno punti oscuri. Ecco, agendo diversamente, con maggiore scrupolo, sicuramente ci sarebbe stato il risparmio sperato, meno acredine da parte dell’opposizione e meno rischi per tutti coloro che hanno posto in essere questa operazione, che di risparmio e trasparenza ha ben poco e ha fatto contento solo una famiglia o due, in primis quella del Sindaco”.

 

La locandina preparata dal 'Progetto Città di Velletri'

 

LA RELAZIONE

OGGETTO: Comune di Velletri. Presunta violazione di legge in relazione ad illegittimità urbanistico edilizie relative al PdC a sanatoria n° 20352 del 13/8/1984 P.E. 7079 rilasciata e successiva SCIA datata 8/7/2011 prot.llo com.le n° 21321 presentata da M.G. ed altri ed il danno erariale causato dalle procedure attuate dalla Volsca Ambiente e Servizi Spa per la ricerca di immobili e nell’utilizzo dell’immobile scelto.

I consiglieri comunali del ‘Progetto Città di Velletri’ riguardo alle finalità del proprio mandato istituzionale, espongono quanto appresso riportato.

         Con avviso/bando pubblico del 22/7/2010 prot. 1985 del 29/7/2010 (All. 1), sottoscritto dall’Amm.re Delegato, la Volsca Ambiente e Servizi Spa ha effettuato una ricerca di mercato, da concludersi a gara per trattativa privata, per l’affitto di aree e/o immobili siti nei Comuni di Velletri e Lariano da utilizzare a deposito/autorimessa.

Il predetto bando prevedeva che le offerte sarebbero dovute pervenire agli uffici della Volsca Spa, “..improrogabilmente…”, entro le ore 12 del giorno 13/9/2010 ed esplicitava all’art. 3) punti a), b), c) e d) quali fossero le esigenze della Volsca  che l’immobile ricercato avrebbe dovuto soddisfare.

Le citate esigenze sono focalizzate essenzialmente sulle caratteristiche dell’immobile ricercato sul mercato: la sua ubicazione nei comuni di Velletri o Lariano, la sua consistenza e la sua destinazione d’uso.

Pervennero alla citata società cinque offerte quella di: M.G. composta da 15 documenti (All. 2), M.F. composta da tre documenti (All. 3), A.S. (All. 4) composta da sei documenti, D.E.R. (All. 5) composta da tre documenti, D.T.O. (All. 6) composta da due documenti.

E’ da far rilevare immediatamente che su nessuna delle buste contenenti le offerte delle ditte sopraelencate, rilasciate in copia dalla Volsca, compare l’ora e la data di arrivo ed il numero di protocollo assegnato, elementi indispensabile per stabilirne l’ammissibilità o meno alla gara.

Con determinazione del 29/7/2010 prot n° 2090 (All. 7) l’Amm.re Deleg.to della Volsca ha nominato una commissione il cui scopo era quello indicato nel bando: “..così come previsto nel bando di gara per l’esame delle domande…..”; si evidenzia che il termine “…… domande ……” utilizzato è improprio, visto che trattasi di offerte di locazione.

Il citato bando di gara, art. 5 punto c) stabiliva che lo scopo della commissione era: “…. al fine di verificare la rispondenza dell’area/immobile alle esigenze della società, allo scopo di redigere una graduatoria di preferenza…..”.

La predetta commissione, come risulta dal verbale, dell’unica riunione tenuta “in data odierna….” non identificabile, perché il  verbale è privo del giorno in cui si è riunita la commissione, ma che ha avuto prot.llo della Volsca n° 2310 del 06/06/10 (All. 8), ha modificato autonomamente, pur non avendone il titolo, lo scopo della propria attività rispetto a quella stabilita nel bando di gara e nella determina di nomina della commissione, riducendola al semplicistico ” ..l’esame della completezza delle domande presentate…..” che vengono esaminate “…in ordine cronologico di arrivo…”, indeterminato, visto l’assenza degli elementi identificatori sulle buste, ragione per cui  non si comprende come la commissione abbia potuto individuarlo.

Tra l’altro, nel bando non è stato previsto quali documenti gli offerenti avrebbero dovuto presentare talché è incomprensibile quali criteri abbia utilizzato la predetta commissione per valutare “…la completezza delle domande…”.

Con il predetto verbale la commissione ha dichiarato complete due sole offerte, quella proposta da M.G. e quella proposta da M.F., ambedue dichiarate pervenute entro i termini, come abbia fatto la commissione per l’assenza degli elementi identificativi è cosa inimmaginabile.

Comunque, la commissione, stravolgendo il proprio compito, non ha valutato, come stabiliva l’avviso pubblico e la determina dirigenziale di nomina, la rispondenza degli immobili offerti alle esigenze della Volsca né ha elaborato la  graduatoria delle offerte sulla base dei punti di forza e di debolezza di ciascun area/immobile proposto, che l’avviso pubblico prevedeva.

L’offerta M.G., l’aggiudicatario, ha proposto:

–        capannone con due tettoie laterali di mq 658,40 altezza ml. 4,00 in Via Troncavia cat. D7

–        area a disposizione mq 3.000

–        canone mensile € 3.000,00

L’offerente, nella propria proposta non ha dichiarato, quanto poi è stato iscritto nel contratto di affitto e cioè che il capannone centrale, di superficie di mq 203,04 si trovava in tutt’altro che buone condizioni manutentive, né ha evidenziato che l’area esterna all’edificio, per la maggiore estensione, era ed è a fondo naturale; tali condizioni volutamente sottratte evidentemente concorrevano a determinare che l’immobile offerto era inutilizzabile per qualsiasi uso; tant’è che tra la documentazione presentata, non vi è il certificato d’uso richiesto nel bando, ma la commissione non lo ha rilevato.

L’offerta di M.F. prevedeva:

–        capannone mq 500,00 altezza ml 4,20 in Via Pratolungo cat. C3

–        area scoperta mq 1.000

–        canone mensile € 1.600,00

Questa offerta soddisfaceva le esigenze dimensionati e di collocazione imposte dalla Volsca nel bando ma anch’essa non conteneva il certificato d’uso richiesto nel bando, che la commissione non ha rilevato. Visto che l’immobile offerto dai Monaco (M.G.) era inutilizzabile perché, come poi dichiarato nel contratto di locazione, una parte era in pessime condizioni manutentive, è evidente che l’offerta economicamente più vantaggiosa per la Volsca era quella di M.F. il cui immobile, tra l’altro, possiede caratteristiche conformi a quelle del bando di gara, da preferire anche dal punto di vista della collocazione e dell’accessibilità che la commissione non ha valutato.

Con verbale di aggiudicazione del 6/6/2011 prot. 793/11/AD/PR (All. 9), il Presidente e l’Amm.re delegato della Volsca, hanno deliberato dichiarando che l’offerta dei Monaco era soddisfacente alle specifiche esigenze della società, quelle elencate nel provvedimento che sono però diverse rispetto a quelle indicate nel bando di gara, art. 3 punti a), b), c), d), senza che venissero formulate le necessarie ed opportune valutazioni tecnico economiche differenziali tra le due offerte e senza che venisse valutata l’incidenza economica dell’importo dell’investimento necessario per eliminare le condizioni manutentive del capannone dei Monaco amplificatrice dell’importo del canone di locazione.

In nessuno degli atti ufficiali di gara risulta che è stato effettuato sopralluogo ai locali offerti per valutarne le condizioni e per determinare la loro idoneità ad accogliere l’uso a cui erano destinati.

E’ evidente quindi che la valutazione delle offerte si è basata essenzialmente sulla documentazione cartacea presentata, il che evidentemente rappresenta una grave ed inammissibile carenza ed è caratteristica di un procedimento  amministrativo estremamente limitativo e semplicistico; comunque inidoneo alla finalità che il bando di gara si era prefisso di perseguire.

In ogni caso neanche con quest’atto di aggiudicazione è stata formulata la graduatoria tra le due offerte ammesse e comunque non è stata dichiarata l’inidoneità dei locali offerti da M.F., la cui offerta, pur essendo più vantaggiosa, è stata scartata.

L’esperimento a trattativa privata, susseguente all’ammissione delle offerte, quindi, sarebbe dovuto essere stato esperito con tutte e due gli offerenti ammessi a gara; invece, non risultando tra la documentazione fornita dalla Volsca alcun verbale, è di tutta evidenza che l’offerta di M.F., pur essendo migliore di quella dei Monaco è stata direttamente di fatto esclusa dalla trattativa privata il cui esito sarebbe dovuto essere riportato su uno specifico verbale, inesistente nello specifico.

Le motivazioni riportate nell’atto di aggiudicazione sono da ritenersi prive di ogni fondamento:

1) stante le pessime condizioni manutentive dell’edificio e l’assenza per la maggior estensione della pavimentazione stradale dell’area esterna l’immobile è stato dichiarato dalla Volsca più confacente alle proprie esigenze; vale a dire la Volsca in assenza dei presupposti indicati nel bando ha dichiarato l’idoneità all’uso di  un immobile non agibile;

2) la disposizione logistica:

  • la centralità della proprietà Monaco; tale affermazione è priva di fondamento, visto che la Volsca opera sull’intero territorio comunale con Lariano ed Albano, la Via di Pratolungo ove si trova l’immobile offerto da M.F. è certamente più vicino al baricentro territoriale; comunque tale affermazione è inconferente perché il bando di gara prevedeva che l’immobile poteva essere anche nel territorio di Lariano e comunque la distanza tra i due edifici è del tutto irrisoria e non giustifica l’economia di €/giorno 250,00 dichiarata ma non dimostrata;
  • alla data di esame delle offerte il centro di raccolta ancora non era stato realizzato e l’Amm.ne Com.le poteva conferire la sua gestione a chi che sia, tale condizione/affermazione non era menzionata nel bando e comunque considerando che i mezzi di raccolta della Volsca percorrono l’intero territorio comunale e la collocazione a Troncavia del deposito/autorimessa non apporta alcun risparmio economico;
  • la struttura è in zona a scarsa densità abitativa, esattamente coma l’edificio di M.F. sito a Via di Pratolungo; tra l’altro tale caratteristica è ininfluente visto che l’insediamento deposito/autorimessa non è classificabile come “pericoloso”;

 

E’ paradossale quanto contraddittorio che la Volsca nel bando di gara prima abbia stabilito che l’immobile doveva indifferentemente trovarsi nei Comuni di Velletri e Lariano, poi nell’aggiudicazione, in modo illegittimo, lo nega adducendo giustificazioni non legate al bando di gara ma stravolgenti le caratteristiche colà imposte.

Comunque è da rendere evidente che con arte non è stato valutato uno degli elementi fondamentali che deve avere un deposito/autorimessa, ovvero l’accessibilità che la strada che lo lambisce gli deve garantire per poter raggiungere agevolmente e con rapidità ogni punto dei territori citati nel bando ove la Volsca  svolge il servizio.

Nel caso dell’immobile di cui si tratta, la sua accessibilità e di una deficienza tale che non si può fare a meno di rilevare, sottovalutare e sottacere.

Il locale dei Monaco, accede dalla strada comunale denominata Via Troncavia già denominata rena della Cerasa Marina, che per la maggior estensione del percorso è rimasta tale con le caratteristiche tipiche della strada rurale sia come larghezza che come fondo.

La predetta strada, infatti, per la maggior lunghezza del suo percorso, ha un fondo stradale dissestato ed una sezione trasversale della piattaforma stradale di dimensioni così ridotte da non permettere il passaggio contemporaneo di due autovetture transitanti nelle due opposte direzioni.

In particolare il tratto della citata strada che dall’immobile dei Monaco permette il collegamento verso il territorio comunale sito nel quadrante nord-est sud-est, in direzione delle contrade: Piazza di Mario, Papazzano, Casale, Ceppeta, Castagnoli, Colle Pipino,…etc, verso le SS. PP.  Velletri-Cori e Via Ariana è talmente stretta che quando è impegnata da un autocompattatore non permette neanche la viabilità pedonale; infatti il catasto delle strade comunali esterne dichiara per il citato tratto stradale una larghezza di ml 4,10, rimasta nel tempo ovvero qualche variazione può essere stata operata dalle autovetture che per passare debbono salire con le ruote laterale sulla scarpata erodendola e quindi allargando la carreggiata.

La predetta deficienza dimensionale della citata strada determina che è più facile ed agevole per i compattatori allungare il percorso accedendo alla SS Appia attraverso la  Via Ferruccio Parri e Via Ponte della Regina percorrendo in tale maniera un maggior numero di chilometri con maggior consumo di carburante e materiale d’usura che rende l’economia dichiarata ma non dimostrata nell’atto di aggiudicazione priva di ogni fondamento e soltanto strumentale a tessere le lodi di un immobile non agibile e forse prescelto.

La strada di Troncavia, per caratteristiche dimensionali e funzionali è difforme da quelle prescritte dall’art. 40 del D.leg.vo 30.4.1992 n° 285,  dall’art. 140 del regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e dal Decreto Ministero dei Trasporti 5/11/2001 ed in ultimo DM Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture 19/4/2006, Caratteristiche geometriche e funzionali delle strade, al punto da non poter essere classificata neanche come strada urbana.

Il maggior percorso della predetta strada e anche privo della canalizzazione delle acque di scorrimento superficiale.

Certamente l’accessibilità dell’immobile proposto da M.F. è di gran lunga migliore potendo utilizzare la S.P. di Via  Vecchia Napoli che per il maggior percorso ha una sede stradale composta di due corsie di larghezza regolare con il franco di salvaguardia laterale e possiede un fondo asfaltato  non dissestato.

In data 21/7/2011, gli offerenti e l’Amm.re delegato dalla Volsca Spa hanno sottoscritto il contratto di locazione (All. 10) che ha definito condizioni contrattuali differenti e comunque stravolgenti quelle dichiarate nel bando di gara e nell’offerta presentata dai Fratelli Monaco, quali:

a)      l’uso dell’immobile non è più come deposito/autorimessa dichiarato nel bando ma, in sede contrattuale, viene cambiata la destinazione d’uso a deposito di mezzi, uffici amministrativi e per il personale addetto alla raccolta o comunque per l’attività strumentale all’oggetto della Volsca Spa  (art. 1) e che comporterà contatti diretti con il pubblico;

b)      una parte del capannone di circa 100 mq è dichiarato in pessime condizioni manutentive, aspetto sottaciuto  dall’offerta che  determina quindi l’inagibilità e conseguentemente l’inidoneità all’uso dell’immobile.

c)      che l’immobile consegnato alla conduttrice alla data di inizio locazione 1/9/2011 è solo una parte rispetto all’intera consistenza; l’area esterna, mq 3.500 si riduce soltanto a quella limitata, ma indeterminata, alla zona cementata tale da poter costituire parcheggio per i mezzi (art. 11), mentre dell’edificio non vengono consegnate le tettoie; e ciò rappresenta una disattenzione della condizione di bando a rendere disponibile l’immobile offerto nel termine previsto entro di 30 giorni dalla data dell’offerta;

d)      la locatrice autorizza espressamente la conduttrice a far eseguire, a propria cura e spese, nella parte di locale in pessimo stato manutentivo ogni intervento di modifica anche di carattere straordinario che rimarrà nella disponibilità della locatrice (art. 14), aspetto che nel bando di gara non era previsto;

e)      conseguentemente all’esecuzione dei lavori di cui al precedente punto d) le parti stabiliscono che il canone di locazione pattuito di €/mese 2.000,00 lieviti ad €/mese 4.000,00 (art. 19). Tale clausola è addirittura vessatoria o quanto meno iniqua, perché la conduttrice, non può scegliere, se eseguire i lavori indispensabili per eliminare la zona in pessime condizioni manutentive, ma è obbligata a farlo,  e soltanto a seguito del suo investimento il bene locato evidentemente oltre a diventare idoneo all’uso  ed agibile acquista un maggior valore; conseguentemente, sarebbe stato logico e corretto oltreché ovvio che l’importo del canone di locazione fosse stato diminuito, invece è stato aumentato con decorrenza alla scadenza dell’ammortamento del capitale investito da parte della conduttrice; l’aumento del canone di locazione non è ammissibile anche in relazione al fatto che a fine locazione i citati lavori rimarranno nella disponibilità della locatrice inducendo comunque all’immobile un maggior valore e mantenendo l’acquisita agibilità;

f)    al contratto è allegata la planimetria dei locali “Allegato B” che è diversa rispetto a quella contenuta nell’offerta di gara presentata dai Fratelli Monaco ma è conforme a quella contenuta nella SCIA presentata dagli offerenti dopo la gara. Nella citata planimetria, all’interno del capannone, compare una zona adibita a locale archivio, spogliatoti e bagni, inesistente nella pianta dell’immobile d’offerta; tale planimetria è la dimostrazione più eclatante dell’inidoneità dell’immobile locato e che la Volsca per adeguarlo alle sue effettive esigenze sia costretta ad un esborso finanziario per poter eseguire i lavori subendo anche una inammissibile conseguente lievitazione dell’importo del canone di locazione.

 

Comunque, l’edificio di cui si tratta, alla data di presentazione dell’offerta ed alla data di stipula del contratto di locazione era privo dell’autorizzazione allo scarico, dell’agibilità e del parere igienico sanitario sui progetti come risulta dalla dichiarazione del Dirigente comunale all’Urbanistica dott. Ing. Alessandro Albertini prot.llo n° 1406 del 13/3/2012 (All. 11) ; per questo motivo la sua inagibilità non dipende soltanto dalle sue pessime condizioni manutentive ma anche e soprattutto dalla citata deficienza; infatti l’autorizzazione allo scarico è stata rilasciata soltanto in data 26/3/2012 prot. n° 23 (All. 12) e prende in considerazione soltanto una tipologia di reflui fluidi, quelli provenienti dai servizi igienici, e non ha tenuto in considerazione che i reflui fluidi dell’insediamento sono costituiti anche da: grassi, lubrificanti, percolato, detergenti,…. e quant’altro perché la Volsca utilizza l’area esterna dell’edificio anche per il lavaggio degli automezzi; è da evidenziare in particolare che gli autocompattatori dei RSU producono/trasportano percolato derivante dall’azione di compressione dei rifiuti per maggior quantità quando i rifiuti sono bagnati dalle piogge.

L’impianto di fognatura autorizzato non è idoneo allo smaltimento di tali reflui e comunque, il predetto sistema di smaltimento è autorizzabile soltanto in assenza di fognatura comunale, evenienza che non accade per l’immobile dei Monaco, perché la strada di Troncavia è dotata di fognatura comunale che si trova in concreto in corrispondenza del confine del terreno dei Monaco con il terreno comunale; comunque la predetta autorizzazione allo scarico va revocata ai sensi della condizione n° 3).

L’assenza della citata autorizzazione rendendo l’immobile inagibile non permetteva il suo utilizzo, mentre invece, inammissibilmente, la Volsca vi ha trasferito il personale prima che la citata autorizzazione fosse rilasciata e prima della dichiarazione di agibilità di parte non verificata dall’Ufficio comunale.

E’ quindi evidente, tra l’altro ed inoltre, che la C.E. a sanatoria rilasciata per legittimare l’immobile, della quale si parlerà in seguito, è stata emessa in dispregio dell’art. 3 della L.R. 20/11/1996 n° 47 perché contemporaneamente al suo rilascio sarebbe dovuta essere licenziata anche l’autorizzazione allo scarico; il citato mancato adempimento costituisce un ulteriore vizio di legittimità del predetto atto abilitativo e non poteva essere soddisfatto perché il sistema di smaltimento era evidentemente inesistente visto che la sua realizzazione è stata prevista con la SCIA presentata cinque anni dopo, di cui si dirà in seguito; tra l’altro il citato PdC è stato rilasciato in assenza di parere igienico sanitario come è stato dichiarato dallo stesso dirigente che lo ha rilasciato (All. 11).

Come fatto rilevare in precedenza il contratto stipulato il 21/7/2011 contiene in allegato una pianta dell’edificio diversa da quella contenuta nell’offerta, ma conforme a quella contenuta nella SCIA presentata il giorno 8/7/2011 dai Monaco; ciò sta a rappresentare che prima o contemporaneamente alla sottoscrizione del contratto, i locatari hanno eseguito i lavori per rendere l’immobile idoneo all’uso e per fornigli l’agibilità che non possedeva alla data dell’offerta.

E’ da far rilevare che l’edificio dovendo accogliere il personale addetto ai mezzi ed alle movimentazioni tipiche dei depositi ed ora degli uffici, secondo la nuova utilizzazione contrattualmente variata, non è dotato di impianto di riscaldamento la cui realizzazione non è neanche prevista nella citata SCIA e quindi non utilizzabile per il personale e per accogliere il pubblico.

Dalla predetta pianta, emerge, in modo evidente, che l’esecuzione delle opere è stata necessaria non per adattare l’immobile all’uso previsto nel bando di gara, stante che l’immobile nella configurazione d’offerta non era utilizzabile per accogliere il personale di macchina e di deposito ma per l’uso diverso stabilito nel contratto.

 

La preferenza che la Volsca ha conferito all’offerta dei Monaco non trova quindi giustificazione né sotto il profilo tecnico-funzionale né economico.

Si ritiene che sussistano tutte le condizioni del danno erariale in quanto la Volsca come società a capitale pubblico deve giustificare l’uso del danaro della collettività.

 

Comunque la Volsca Spa con propria disposizione del 5/3/2012 ha trasferito il personale nell’immobile locato, a quella data non utilizzabile perché privo dell’agibilità igienico-sanitaria.

 

Conformità urbanistico-edilizia

E’ preliminarmente necessario evidenziare che l’insediamento della Volsca Spa nell’immobile dei Monaco è incompatibile sotto il profilo urbanistico; infatti il lotto di cui si tratta si colloca in zona D1-Aree per attività artigianali di servizio e/o commerciali mentre l’attività della Volsca Spa è un’attività industriale compatibile con la zona D2 della VGPRG.

 

L’immobile dei Fratelli Monaco, nella configurazione planimetrica risultante dall’offerta presentata alla Volsca, fu edificato in difformità della C.E. n° 20352 del 13/8/1984 P.E. 7079, per maggior volume e diversa destinazione d’uso da agricola ad artigianale di superficie mq 656,728, inferiore a quella dichiarata nell’offerta.

Sulla base della domanda di sanatoria edilizia presentata dall’allora affittuario V.S. prot.llo com.le n° 41 del 2/1/1975 il Comune di Velletri emise la C.E. a sanatoria n° 194/05 del 24/8/2005 (All. 13).

Il lotto di terreno di proprietà dei Monaco, di cui si tratta, individuato al foglio 68 mappali 734, 28, 29, 30, 34, 35 e 242, confina con l’area appartenente al patrimonio/demanio comunale ove si trovava l’impianto di depurazione liquami del  Piano di Zona 167,  destinato dalla VGPRG a zona F – Impianti di depurazione.

L’edificio degli offerenti realizzato su una parte del citato lotto di terreno quello individuato con la particella n° 734, come si evince dallo stralcio aerofotogrammetrico di seguito riportato, si trova all’interno dell’area di rispetto igienico sanitaria del citato impianto di depurazione avente raggio ml 100, prescritta dalla Delibera del Ministero LL.PP. 4/2/1977 non abrogata dal D.Leg.vo 358/2000 di modifica del D.Leg.vo 152/99, sulla quale è imposto il vincolo di inedificabilità assoluta.

Il vincolo derivante dalla predetta fascia determina la nullità della citata concessione edilizia a sanatoria, articolo 21 septies della legge 7 agosto 1990, n° 241 così introdotto dalla Legge 11 febbraio 2005 n° 15,  comunque la predetta C.E. a sanatoria non poteva essere rilasciata ed in ogni caso la successiva SCIA non poteva essere tacitamente assentita.

Stralcio Aerofotogrammetrico

Il predetto vincolo di inedificabilità non può considerarsi decaduto né con la presa d’atto della dismissione dell’impianto di depurazione di Troncavia contenuta nell’atto d’indirizzo GC n° 65 del 23/6/2008 (All.14), predatata all’anno 2003, né con la demolizione dei manufatti dell’impianto di depurazione, avvenuta soltanto recentemente, per far spazio alla realizzazione dell’isola ecologica, in quanto, la VGPRG vigente, come si rileva dallo stralcio di seguito riportato, ha riconfermato, la destinazione dell’area comunale a zona F – Impianti di depurazione vivificando l’area di tutela igienico-sanitaria ed il connesso vincolo d’inedificabilità gravante sulla predetta area che non è stato modificato neanche dall’approvazione del progetto definitivo dell’isola ecologica perche non è avvenuta in variante di PRG.

 

 

 

Stralcio variante generale di Prg

E’ da far rilevare l’erroneità o quanto meno l’incongruità della data di dismissione dell’impianto di depurazione di Troncavia dichiarata nella citata deliberazione GC n° 65 del 23/6/2008, perché come risulta nel verbale di consegna del servizio idrico integrato del giorno 14/11/2006 (All. 15), I capoverso della pag. 6 di 11, a quella data l’impianto di sollevamento di Troncavia, che permette il bypass dell’impianto di depurazione liquami e quindi la sua dismissione ancora non era stato neanche collaudato, anzi necessitava di un sistema di grigliatura per evitare il suo intasamento.

L’infedeltà della citata data sarebbe confermata dalla determina dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo dell’impianto di sollevamento da parte del Dirigente del Settore OO.PP. n° 117 del 12/3/2002 (All. 16), ed indice la gara di appalto; ragione per cui è del tutto improbabile che l’opera potesse essere stata finita nel 2003 anche perchè nell’anno 2006 ancora non era stata collaudata.

In ogni caso, la destinazione urbanistica dell’area comunale dichiarata dalla VGPRG, adottata con delibera di C.C. n° 185/2000, vigente, alla data di rilascio della predetta C.E. a sanatoria, in regime di salvaguardia urbanistica, ha determinato, anche la mancata conformità urbanistica dell’isola ecologica realizzata dall’Amministrazione Comunale dopo che la predetta variante urbanistica era stata addirittura approvata.

La predetta mancata conformità urbanistica è determinata dal fatto che l’isola ecologica non è compatibile con la destinazione della VGPRG, sarebbe stato indispensabile approvare il progetto definitivo della predetta opera in variante di PRG, art. 19 del DPR 327/2001; come si rileva dalla deliberazione G.C    n° 134 del 7/8/2008 (All. 17), di approvazione del citato progetto l’A.C. non lo ha fatto.

La predetta opera è da considerarsi illegittima e/o abusiva sotto il profilo edilizio oltre che per la mancata conformità urbanistica anche perché per la sua realizzazione non è stato rilasciato il prescritto PdC; alla luce sia del DPR 380/2001 sia della previgente normativa edilizio-urbanistica gli Enti territoriali e nello specifico il Comune non sono esonerati dall’ottenere, prima della realizzazione dell’OO.PP., il titolo edilizio abilitativo (artt. 10 e 31 del DPR 380/2001).

Comunque, anche in assenza dell’impianto di depurazione liquami il vincolo d’inedificabilità nell’area di rispetto igienico-sanitaria deve considerarsi effettivo ed efficace proprio in virtù della VGPRG.

All’interno della citata area, quindi, non è possibile permettere l’edificazione perché verrebbe addirittura ad inficiare la stessa previsione della VGPRG; infatti, la presenza all’interno dell’area di rispetto della zona F-Impianti di depurazione, di edifici licenziati ancorché illegittimamente, anche in assenza dell’impianto tecnologico pubblico, verrebbe a sottrargli il requisito fondamentale quello che permette la tutela igienico-sanitaria; cioè la sua area di rispetto e quindi, nella citata area individuata dalla VGPRG, non potrà essere realizzata quella tipologia di impianti urbanisticamente previsti.

Quindi la C.E. a sanatoria rilasciata a V.S., in qualità di affittuario dell’immobile dei Monaco e la successiva SCIA (All. 18), tacitamente assentita dall’UTC hanno inficiato la destinazione dell’area destinata alla realizzazione di OO.UU.PP creando un indubbio ragguardevole vantaggio economico al cittadino M.G. consuocero del sindaco per mezzo di suo figlio, genero del Sindaco Servadio, consigliere comunale e delegato del sindaco all’urbanistica alla data di proposizione della predetta SCIA, a scapito dell’interesse della collettività.

I locatori in data 8/7/2011 con prot.llo com.le n° 21321, hanno presentato una SCIA (All. 18), per la modifica delle partiture interne per la realizzazione di uffici amministrativi; servizi igienico sanitari e spogliatoi il tutto a servizio del locale ad uso artigianale e per la realizzazione del sistema di smaltimento fognario.

            Alla predetta SCIA è stata allegata una relazione asseverata del geom. Luciano Felici, presidente della Commissione Edilizia,  che tra l’altro ha dichiarato la conformità delle opere colà previste alle norme urbanistiche, igienico-sanitaria,….etc.; nella quale il predetto vincolo di inedificabilità dell’area di rispetto igienico-sanitaria dell’impianto di depurazione è stato sottaciuto, peraltro non nominato neanche nel certificato di destinazione urbanistica datato 20/4/2009 (All. 2-6/15) emanato dal Dirigente Dott. Ing. Alessandro Albertini, rendendola non corretta se non addirittura non veritiera con la conseguente inammissibilità della stessa SCIA, proprio perché non rispettando la norma urbanistica ed il vincolo igienico-sanitario imposto dall’area di rispetto ne inficia la zona F-Impianti di depurazione.

            Comunque, la predetta SCIA è stata tacitamente assentita dall’ufficio comunale in assenza del parere igienico sanitario.

            Tra l’altro il progettista nella relazione inserita nel grafico di progetto a corredo dell’impianto di smaltimento dichiara “…. la zona al momento è sprovvista di condotta fognante comunale……”, mentre invece come già evidenziato in precedenza lungo Via di Troncavia a poca distanza dal confine del terreno dei Monaco vi è la fognatura comunale.

            Concorre all’inammissibilità della predetta SCIA la non dimostra idoneità dei locali sotto altri aspetti igienico-sanitario quali: entità della superficie in rapporto agli utilizzatori, superficie di areazione naturale rispetto alla superficie dei locale, entità della illuminazione naturale e di quella artificiale e ciò specialmente per il locali adibiti ad archivio, superamento della barriere architettoniche,….. etc.

            In merito alla relazione asseverata, si evidenzia, che l’asseverazione è contenuta soltanto nel titolo, poiché la sua forma non soddisfa le norme procedurali imposte dal codice di procedura penale, non modificate dagli artt. 46 e seguenti del  DPR 445/2000 in materia di semplificazione amministrativa, in quanto priva della formula di asseverazione formalmente resa innanzi al giudice od al notaio e ciò anche alla luce dell’intervenuta modifica del regime giuridico imposto dal comma 4 bis dell’art. 49 della L. 122/2010.

Per costatare la forma giuridica scorretta della predetta relazione asseverata, basta confrontarla con quella redatta del Geom. Roberto Leoni contenuta nella procedura in sanatoria e riguardante la consistenza dell’immobile (All. 19).

            Il predetto vincolo d’inedificabilità gravante sull’immobile di cui si tratta, ha determinato la non assentibilità della predetta SCIA che invece è stata tacitamente permessa; addirittura, i proprietari offerenti, a loro firma, in data 19/11/2011 prot.llo 27088, hanno presentato una dichiarazione di avvenuta esecuzione delle opere indicate nella SCIA con la connessa richiesta di autorizzazione allo scarico.       

            In data 19/9/2011 prot.llo com.le 27090 il Geom. Felici Luciano progettista e direttore dei lavori ha rimesso il certificato di collaudo dei lavori sulla base del quale il dirigente comunale ha rilasciato l’autorizzazione allo scarico peort.llo 23 del 26/3/2012, che per quanto sopradetto non comprende tutti gli scarichi reflui provenienti dall’insediamento di cui si tratta, è atto viziato nella legittimità.

            L’impianto di smaltimento dei reflui è comunque non conforme o compatibile al dettato normativo, perché  la Via di Troncavia, a brevissima distanza dal lotto dei Monaco, è dotata di condotta fognante pubblica, quella che immette i reflui fognari al collettore corrente lungo la Via di Napoli Vecchia e che affluisce all’impianto di depurazione liquami in C.da la Chiusa, alla quale, previo trattamento con impianto di depurazione di tutti i liquami provenienti dall’insediamento di cui si tratta, doveva essere innestato l’impianto fognate dell’edificio Monaco.

            Si evidenzia che con documento (All. 20) integrativo della precedente comunicazione datata 8/8/2012 (All. 21), è stato inviato esposto alla ASL RMH all’INAIL ed all’Ispettorato Provinciale del Lavoro affinche effettuino i necessari accertamenti per verificare il sussistere delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza sul posto di lavoro.

Si allega alla presente, copia dello Statuto della  Volsca Spa (All. 22) e copia della comunicazione del Vice Segretario Dott.ssa Rossella Prosperi  prot.llo com.le n° 7790 del 16/3/2012 (All. 23) al fine di evidenziare che la predetta società oltre ad essere una società a capitale pubblico mette in atto un’attività che persegue il pubblico interesse e come tale è soggetta alle stesse norme che regolano l’attività pubblicistica, in particolare, art. 4 dello Statuto la predetta società deve perseguire il contenimento dei costi del servizio perché sostenuto dalla TARSU gravante sull’intera collettività.

Nella citata prospettiva i sottoscritti esponenti ritengono che il procedimento attuato dalla Volsca abbia provocato un vero e proprio danno erariale o comunque uno spreco di danaro pubblico, mentre in concorso con l’A. C., che ha posto in essere atti quanto meno illegittimi e/o nulli favorenti il consuocero del Sindaco Servadio al quale è stato provocato un indubbio vantaggio economico visto che il capannone che ha locato alla Volsca era da tempo inutilizzabile ed inutilizzato.

Gli esponenti, in ultimo, delegano alla presentazione della presente il collega consigliere comunale Fabio Taddei e chiedono di essere posti a conoscenza del provvedimento che codesto ufficio adotterà e se eventualmente sarà richiesta l’archiviazione dell’iscrivendo procedimento ai sensi dell’art. 408 c.p.p.”.

                                     I Consiglieri Comunali

‘Progetto Città di Velletri’

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