POLITICA

Velletri – Da Andolfi (Moderati) una mozione per regolare l’utilizzo degli Animali all’interno dei Circhi

animali circo

In mattinata il capogruppo dei Moderati per Velletri, Massimo Andolfi, ha protocollato una mozione consiliare concernente l’utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in spettacoli ed intrattenimenti. “Lo spirito dell’ iniziativa – fa sapere il promotore – è quello di disciplinare i circhi con animali e soprattutto porre una disciplina a tutela di questi essere viventi nel nostro territorio. Mi auguro che i colleghi consiglieri, scevri da condizionamenti di ordine partitico, condividano il testo e lo sostengano attraverso il loro voto, è una battaglia di civiltà”.

“Il tutto – continua Andolfi attraverso il testo della sua mozione – ha origine dalla necessita di ravvisare la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità, considerando anche la “vacatio” in materia di disciplina di utilizzo di animali a livello comunale.

Massimo Andolfi, capogruppo dei Moderati per Velletri

Nel farlo il capogruppo dei Moderati si rifà alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27/01/1978 a Bruxelles su iniziativa UNESCO, la quale all’art. 4 cita: “ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto”, e all’art. 10 “nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo; le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale. A ciò si aggiunge il D.M. del 31.12.1979 “Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione”, ratificata dalla L. n° 874 del 19.12.1975 e la legge n° 503 del 5.5.1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa del 19.9.1979. Oltre a tutta un’altra lunga serie di regolamenti e norme, alcune riguardanti il Regolamento di Polizia Veterinaria, altre le Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante, Andolfi va oltre citando le Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti del 10 maggio 2000 emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare che aveva tra le finalità e gli obiettivi quelli di indicare i criteri di detenzione di tali esemplari da parte di quelle strutture , come circhi e mostre viaggianti, che per la loro natura erratica presentano strutture di contenimento degli esemplari ospitati differenti da quelle di qualsiasi altra struttura fissa.

In questo contesto si propone un protocollo operativo alle amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all’attendamento dell’attività circense presso i Comuni Italiani, con disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate,  che punisse chiunque maltratti gli animali contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche.  A ciò Andolfi ha abbinato le disposizioni del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che attribuisce all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico, citando anche il Regolamento comunale sulla tutela degli animali, rammentando che “nella legislazione sopraccitata e soprattutto nelle Linee Guida emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell’Ambiente, viene sottolineato che nei confronti di alcune specie animali in particolare, il modello di gestione risulta incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti”. Oltre a ciò ha preso atto che la “stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l’incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi. Come se non bastasse mancano anche normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffusive che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali”.

Quel che Andolfi sottopone al Comune è la necessità di “far assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico. Quanto a primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci, è consentito l’attendamento esclusivamente ai circhi e alle mostre zoologiche itineranti aventi al seguito animali appartenenti alle seguenti specie – nel rispetto dei requisiti strutturali sotto indicati:

–          Zebra, Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama): ricoveri di 12 mq per ogni individuo, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l’interesse degli animali. Per la zebra almeno 12 gradi centigradi di temperatura ambiente. Spazio esterno di 150 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 25 mq per capo in più. Possibilità di separazione in casi di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti). Gli animali non devono essere legati a pali. Se lo spazio esterno è unico deve esserne garantito l’utilizzo a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno. Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.

–          Bisonti, Bufali ed altri bovidi: ricoveri di 25 mq per animale. Spazio esterno di 250 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq per capo in più. Gli animali non devono essere legati a pali.

–          Struzzo e altri ratiti: recinti di almeno 250 mq fino a 3 capi, ampliati di 50 mq per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 6 mq per un capo, di 12 da 2 capi in su.

 

Fatti salvi i divieti è fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Velletri con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:

 a. Assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l’entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;

b. Disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l’incolumità pubblica ai sensi dell’articolo 6 della Legge 150/1992;

 c. Assicurare l’assistenza veterinaria agli animali al seguito;

 d. Non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.

 e. Non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali;

 f. Non utilizzare gli animali prelevati in natura;

 g. L’attendamento è vietato in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli animali non corrispondano alle misure minime richieste e/o non siano conformi alle richieste di legge e della presente ordinanza.

 Oltre a tutto ciò nella proposta stilata dai Moderati per Velletri vi è anche quella di garantire che “gli animali siano esposti esclusivamente all’interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati, assicurando l’impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza”. Il periodo di installazione dei circhi equestri dovrà essere compreso “tra il 1° Novembre ed il 10 Gennaio di ogni anno, non rilasciando più di una concessione all’anno”.

 

Nelle domande dovranno essere specificati: -il cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d’esercizio; la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare; la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della licenza; le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro; dimensioni dell’area occupata delle carovane abitative e dei carriaggi per i quali si richiede l’autorizzazione alla sosta; il periodo richiesto per lo svolgimento dell’attività con la precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni. Alla domanda dovrà essere sempre allegata: fotocopia autenticata della licenza d’esercizio; fotocopia autenticata dell’idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati, integrato da autodichiarazione, in caso di variazioni rispetto all’autorizzazione; fotografia a colori dello chapiteux che si intende installare; autodichiarazione attestante il diametro dello chapiteux, il numero dei posti a sedere ed il numero del personale impiegato nell’anno precedente e per il quale sono stati versati i relativi contributi.

L’autorizzazione all’installazione del complesso circense è subordinata all’osservanza della seguente condizione, che dovrà essere soddisfatta almeno 20 giorni prima dell’effettiva occupazione: aver stipulato fideiussione bancaria o assicurativa di Euro 6.000,00 per i complessi di Classe 1 e di Euro 3.000,00 per gli altri complessi a titolo di cauzione. Contestualmente si dovrà trasmettere all’Ufficio Comunale competente: dichiarazione attestata che nessun animale è stato prelevato in natura; dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l’assistenza veterinaria oppure dichiarare il nominativo del medico veterinario che assicura l’assistenza veterinaria; planimetria con data e firma a cura di tecnico abilitato; piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi; copia dell’autorizzazione prefettizia ai sensi dell’art. 6 L.150/92 relativa agli animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica; dichiarazione del legale rappresentante del circo che non ha ricevuto condanne o rinvii a giudizio per maltrattamento di animali; copia della Polizza Assicurativa R.C. e relativa quietanza valida per il periodo d’insediamento”.

“Violazioni alla presente ordinanza comportano la cessazione immediata dell’attività e  l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. In sede di sopralluogo preventivo, presso l’area circense, da parte degli organi competenti al rilascio del nulla osta all’autorizzazione, di cui all’art. 38 del Regolamento Disciplina Spettacoli Viaggianti, qualora si riscontrassero che le strutture di detenzione degli animali non fossero adeguate a quanto prescritto, nel caso in cui tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, non sarà rilasciato il suddetto nulla osta. Nel caso in cui una delle violazioni indicate dalla presente ordinanza sia accertata a carico di un circo una volta autorizzato, gli organi accertanti richiederanno al Comune, se i tempi lo consentono, la revoca dell’autorizzazione all’attività circense e nelle more della stessa procederanno alla ingiunzione della sospensione dell’attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata. Gli autori delle violazioni non potranno richiedere la concessione di attendamento per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di accertamento delle violazioni stesse;  le violazioni all’ordinanza saranno accertate dal Servizio Veterinario, dal Corpo di Polizia Municipale, dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento, nonché dalle guardie zoofile volontarie che opereranno sotto il coordinamento del Servizio Veterinario e del preposto ufficio per il Tutela Animale del Comune”.

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