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Genzano – Prevenzione incendi boschi, emessa un’ordinanza sindacale

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In ottica di prevenzione degli incendi boschivi il Comune di Genzano di Roma ha emesso un’apposita ordinanza sindacale.

“Si informa la cittadinanza – si legge nella stessa – che è stata emessa un’ordinanza sindacale di prevenzione degli incendi boschivi.
La stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei territori incolti e/o abbandonati con conseguente grave rischio per l’incolumità delle persone e dei beni; per questo motivo nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo (dal 15 giugno al 30 settembre 2018) per il quale è dichiarato lo stato di grave pericolosità, è vietato:
– bruciare nei campi, anche quelli incolti: stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie, graminacee e leguminose, sfalci ed erbe infestanti, nonché arbusti e sterpaglia lungo le strade Comunali, Provinciali, Statali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio, se autorizzati; 
– accendere di fuochi in terreni boscati e in tutti quelli posti ad una distanza inferiore a metri 100 dalle zone boscate, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio, purché autorizzate;
– usare di fornelli a gas elettrici o a carbone all’interno delle aree boschive;
– gettare dai veicoli o comunque abbandonare su terreni boscati, sulle scarpate stradali o ferroviarie: fiammiferi, sigari o sigarette e qualsiasi altro tipo di materiale acceso o allo stato di brace o che in ogni modo possa innescare il fuoco.
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraindicati, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare quelle previste dall’art. 10 della Legge 21.11.2000 n. 353, da un minimo di 2.000,00 ad un massimo di 20.000,00 euro, la reiterazione comporterà l’ipotesi di reato di cui all’art. 650 del c.p.. Chiunque, in occasione di incendio nei boschi, vincolati o non, rifiuti senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige le operazioni di spegnimento è punito a norma dell’art. 652 del Codice Penale.
Chiunque avvisti un incendio nelle aree sopra descritte, è tenuto a segnalarlo al Corpo Forestale dello Stato al numero telefonico 1515, oppure ai Vigili del Fuoco al numero telefonico 115 od in alternativa alla Sala Operativa Regionale al numero telefonico 803555″.

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