Dal 27 dicembre al 3 gennaio divieto assoluto di uso e vendita non autorizzati di fuochi d’artificio, botti petardi e altri articoli pirotecnici non ascrivibili alle categorie F1, F2 e P1.
Questo quanto stabilito dall’ordinanza firmata dal Sindaco di Genzano, Daniele Lorenzon, che come già disposto lo scorso anno andrà a vietare l’uso e la vendita di articoli pirotecnici non autorizzati dal 27 dicembre, giorno in cui è stata emanata, al 3 gennaio 2018, con concomitante divieto di vendita e di utilizzo di bevande in contenitori di vetro e in lattine in occasione dei festeggiamenti del 31 dicembre, con l’obiettivo di tutelare la pubblica incolumità e garantire la sicurezza urbana.
– articoli pirotecnici della categoria F1;
– articoli pirotecnici della categoria F2, ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:
artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg 150:
– petardi – petardi flash
– doppio petardi
– petardo saltellante
– loro batterie e combinazioni
artifici del tipo:
– sbruffo
– mini razzetto razzo
– candela romana tubi di lancio (tubi monogetto)
– loro batterie c combinazioni.
– articoli pirotecnici della categoria P1 (limitatamente alla tipologia “prodotti da gioco”);
– articoli pirotecnici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica:
fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250;
bengala a torcia; con NEC non superiore a g 250;
bengala a bastoncino;
carretilla: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante < mg 150;
combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g 600;
sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante < mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250;
fontane: con NEC non superiore a g 250;
dispositivi lancia coriandoli;
dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250.
Si vieta inoltre la detenzione e la vendita per gli esercenti in forma ambulante e in sede fissa di artifici da divertimento appartenenti alle categorie europee F1, F2 e P1 (limitatamente alla tipologia “prodotti da gioco”), per un quantitativo superiore a complessivi Kg 50 netti nelle loro confezioni minime di vendita; l’utilizzo di ogni tipo di fuoco di artificio, in luogo pubblico e anche in luogo privato, ove in tale ultimo caso possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi, sono espressamente destinati; di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori di anni 14 i fuochi di categoria F1 e a privati che non siano maggiorenni i fuochi dpi categoria F2, cosi come classificate dall’art. 3 del D.Lgs. 123/2015, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti del settore.
L’ordinanza vieta inoltre dalle ore 20 del 31 dicembre 2017 alle ore 8 del 1° gennaio 2018 la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine; e l’utilizzo di bottiglie di vetro, di bicchieri di vetro e lattine per il consumo di bevande nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico.
Si raccomanda inoltre:
– di non raccogliere botti petardi o qualsiasi artificio inesploso, né tanto meno di provare a riaccenderli;
– agli esercenti la potestà parentale, di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da un utilizzo improprio o maldestro degli stessi.
Previste sanzioni da 25 a 500 euro per l’inosservanza degli obblighi e dei divieti disposti dal provvedimento. La Polizia Locale e gli altri organi di polizia vigileranno per assicurare il rispetto dell’ordinanza emessa.